Corte costituzionale

Sentenza n. 328/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge

16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa-quadro in materia di raccolta,

coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati

al consumo) e 2 e 6 della legge regionale dell'Umbria 3 novembre

1987, n. 47 (Norme concernenti la disciplina della raccolta,

coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), promosso con

ordinanza emessa il 7 giugno 1989 dal T.A.R. dell'Umbria sui ricorsi

riuniti proposti da Torlonia Annamaria contro la Regione Umbria ed

altri, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale

dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e della Regione Umbria;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La concessionaria dell'azienda faunistico-venatoria

"Schifanoia" instaurava dinanzi al T.A.R. dell'Umbria tre giudizi,

poi riuniti, nei confronti della Regione Umbria e della Comunità

Montana dell'Alto Chiascio, di impugnazione del provvedimento con cui

si era rigettata la sua richiesta di tabellamento del fondo per

escludervi la raccolta di tartufi, nonché di alcune autorizzazioni

per la raccolta rilasciate dalla detta Comunità Montana e della

delibera della Giunta Regionale umbra relativa a termini e modalità

di presentazione di richieste di rilascio di autorizzazioni per la

ricerca di tartufi nella suddetta azienda.

Il T.A.R. sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge statale 16 dicembre 1985, n. 752, e degli

artt. 2 e 6 della legge regionale dell'Umbria 3 novembre 1987, n. 47,

in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 117 della

Costituzione.

1.2 - Secondo il giudice remittente l'art. 3 della legge n. 752

del 1985 e l'art. 2 della legge regionale n. 47 del 1987, di identico

contenuto, i quali sanciscono la libertà della raccolta dei tartufi

nei boschi e nei terreni incolti e la possibilità di riservarsi la

proprietà dei tartufi raccolti solo per i proprietari delle

tartufaie coltivate o controllate, prevederebbero una sottrazione

originaria del bene al legittimo proprietario del tutto

sproporzionata rispetto all'interesse generale perseguito, posto che

sarebbe stato più ragionevole ed equo prevedere la libera ricerca

solo nel caso di inerzia del proprietario del terreno nella raccolta.

Invece, le disposizioni censurate consentirebbero al proprietario

di riservarsi la raccolta dei tartufi solo se sopportasse il gravoso

onere di apportare miglioramenti ed incrementi della coltivazione,

mentre nessun onere sarebbe imposto ai terzi.

La menomazione del diritto di proprietà urterebbe contro il

precetto costituzionale citato perché non sarebbe previsto alcun

indennizzo o compenso che, invece, si sarebbe dovuto prevedere

vertendosi in una situazione di vero e proprio trasferimento forzoso

di beni ed utilità a vantaggio di terzi.

1.3 - L'art. 6 della legge regionale n. 47 del 1987, il quale reca

una disciplina particolare per la ricerca dei tartufi nelle aziende

faunistico-venatorie, violerebbe gli artt. 117 e 42 della

Costituzione, in quanto estenderebbe il regime della libera raccolta

anche nei terreni delle dette aziende, limitando ulteriormente il

diritto di proprietà e venendo così ad incidere nei rapporti

intersoggettivi, la cui regolamentazione è preclusa al legislatore

regionale.

2. - Il giudice a quo ha ritenuto le questioni sollevate

rilevanti, in quanto la eventuale declaratoria di illegittimità

costituzionale delle disposizioni censurate condurrebbe alla

caducazione delle autorizzazioni di raccolta dei tartufi rilasciate

dalla Comunità Montana e alla impossibilità di rilasciarne altre,

oltre che al riconoscimento a favore della parte privata della

facoltà di tabellazione del fondo.

3. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

4. - Nel giudizio sono intervenuti sia il Presidente del Consiglio

dei ministri che il Presidente della Giunta Regionale umbra,

rappresentati entrambi dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Essa ha preliminarmente eccepito la inammissibilità per

irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art.

3 della legge n. 752 del 1985, posto che solo la legge regionale

(art. 6) estende il regime della libera raccolta dei tartufi anche

alle aziende faunistico-venatorie, ponendosi in contrasto, secondo il

giudice a quo, con gli artt. 117 e 42 della Costituzione.

La censura sarebbe, inoltre, affetta da contraddittorietà stante

la inconciliabilità della denuncia della norma statale, sotto il

profilo dell'art. 42 della Costituzione, con quella concernente la

norma regionale, sotto il profilo dell'art. 117 della Costituzione,

norme separatamente individuate come fonte esclusiva della

regolamentazione lesiva. La contraddittorietà renderebbe

inammissibili le questioni nei termini in cui sono state prospettate.

Secondo la difesa delle interventrici, l'interpretazione fornita

dal giudice a quo sarebbe errata in quanto anche dai lavori

preparatori risulta che il regime della libera raccolta si era voluto

anche per le aziende faunistico-venatorie, le quali non implicano

alcuna coltivazione dei fondi, ma postulano la conservazione

dell'ambiente naturale ivi esistente.

Sarebbe inconferente la censura che attiene al profilo della

mancata previsione di un indennizzo o della facoltà del proprietario

dei fondi sui quali insistono le aziende faunistico-venatorie di

riservarsi la raccolta dei tartufi, in considerazione dell'oggetto

dei giudizi a quibus, concernenti l'esclusione dei terzi dalla

ricerca e raccolta.

La ricerca nei terreni non coltivati costituisce l'oggetto di un

uso civico a favore di una determinata collettività, mentre, nel

caso di gestione di una tartufaia coltivata o controllata, occorre

tenere conto degli oneri che sopporta il proprietario onde, rispetto

all'altra ipotesi, risulta giustificata la riserva a suo favore della

raccolta dei tartufi. Pertanto, la scelta del legislatore è

pienamente ragionevole, in conformità alla tradizione vigente in

materia ed agli interessi generali perseguiti, coerentemente con il

disposto dell'art. 44 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Il T.A.R. dell'Umbria dubita della legittimità

costituzionale:

a) degli artt. 3 della legge statale 16 dicembre 1985, n. 752, e

2 della legge regionale dell'Umbria 3 novembre 1987, n. 47, nella

parte in cui sanciscono la libera raccolta dei tartufi nei boschi e

nei terreni non coltivati e la possibilità di riserva della

proprietà degli stessi solo in favore di chi gestisce tartufaie

coltivate o controllate, in quanto risulterebbe violato l'art. 42,

secondo e terzo comma, della Costituzione, perché le dette

disposizioni, a fronte di una sottrazione originaria del bene al

legittimo proprietario, non prevedono alcuna forma di indennizzo, e,

irrazionalmente, consentono al proprietario dei terreni la

possibilità della riserva della raccolta solo sopportando i

rilevanti oneri economici per la coltivazione e il controllo delle

tartufaie, oneri che, invece, non incontrano i terzi ammessi alla

libera raccolta;

b) dell'art. 6 della legge regionale n. 47 del 1987, in quanto,

estendendo il regime della libera raccolta dei tartufi anche ai

terreni in cui si trovano le aziende faunistico-venatorie, violerebbe

gli artt. 117 e 42 della Costituzione, perché attua una disciplina

di rapporti interprivati sottratti alla potestà normativa regionale.

2. - Le questioni non sono fondate per quanto si dirà.

La legge quadro n. 752 del 1985 detta nuove norme in materia di

raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi o conservati

destinati al commercio. Essa, ovviando alla insufficienza e alla

inadeguatezza della precedente legge n. 568 del 1970, persegue la

finalità di salvaguardare un patrimonio ambientale di grande valore,

specie a favore di quella parte della popolazione che nella ricerca e

raccolta dei tartufi trova un motivo di distensione ed anche di

integrazione del proprio reddito.

La nuova disciplina è più adeguata alla rilevanza economica

della attività che si protegge ed evita che la raccolta

indisciplinata produca l'estinzione delle tartufaie e danni

irreparabili al patrimonio ambientale.

Inoltre, si sono tutelati anche gli interessi delle popolazioni

che ne traggono vantaggio, le loro consuetudini e gli eventuali usi

civici.

La normativa statale fornisce i principi ed i criteri per la

disciplina di dettaglio che spetta alle Regioni nell'esercizio della

potestà legislativa in materia di conservazione del patrimonio

naturale e dell'assetto ambientale.

La detta legge quadro sancisce la libera raccolta dei tartufi nei

boschi e nei terreni non coltivati; riconosce a tutti coloro che

hanno diritti di godimento sul fondo o che vi conducono tartufaie,

coltivate o controllate, il diritto di proprietà sui tartufi ivi

prodotti, autorizzandoli ad apporre apposite tabelle.

La raccolta non è consentita, quindi, nei terreni coltivati e,

anche in base alle norme contenute nel codice civile (artt. 841 e

842), nei fondi chiusi, specie nei modi stabiliti dalla legge sulla

caccia.

Non sussiste la dedotta lesione dell'art. 42, secondo e terzo

comma, della Costituzione, per la mancata previsione da parte del

legislatore statale di un indennizzo o di un compenso a favore del

proprietario di terreni non coltivati o di boschi.

Si è, invero, più volte affermato (sentenza della Corte

costituzionale nn. 6 del 1966, 55 e 56 del 1968, 245 del 1976) che la

detta violazione non si verifica allorquando, come nella fattispecie,

i limiti posti alla proprietà privata si riferiscano ai modi di

godimento di intere categorie di beni, specie nell'ambito della

attuazione della funzione sociale che deve svolgere il diritto di

proprietà per la tutela accordata ad interessi sociali e quindi

pubblici che fanno capo alla generalità dei cittadini.

Per quanto riguarda la illegittimità costituzionale dell'art. 6

della legge n. 47 del 1987, si osserva che con detta disposizione si

è inteso disciplinare, nell'ambito della legislazione di dettaglio

che compete alla Regione, la raccolta dei tartufi nei terreni

soggetti anche a uso civico, al vincolo connesso alla attività

venatoria nonché nelle aziende faunistico-venatorie. Per queste

ultime si sono previsti dei limiti alla libera raccolta e cioè

l'autorizzazione della Comunità Montana competente per territorio,

l'audizione del legale rappresentante della concessionaria o del

proprietario, l'ammissione di un numero limitato di raccoglitori con

due soli cani, i turni della raccolta, le modalità di accesso nei

soli giorni di silenzio venatorio.

La disciplina in esame va anzitutto coordinata con quella

specifica delle aziende faunistico-venatorie rientrante in quella

più ampia della caccia dettata con la legge statale n. 968 del 1977,

la legge regionale dell'Umbria n. 21 del 1986, ed il regolamento

regionale 7 agosto 1986, n. 2.

L'art. 36 della legge statale stabilisce che le aziende

faunistico-venatorie, o derivate dalle riserve di caccia o di nuova

costituzione, hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il

miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento

della fauna selvatica.

La disciplina riguarda le aziende di rilevante interesse

naturalistico e faunistico con particolare riferimento alla tipica

fauna alpina, alla grossa selvaggina europea e alla fauna acquatica.

Si demanda alle Regioni il coordinamento e l'approvazione dei

piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina

compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche nonché

l'indicazione dei criteri di gestione.

La Regione Umbria ha, da ultimo, emanato la legge n. 21 del 1986

ed il regolamento n. 2 del 1986.

Si sono previste tre categorie di aziende venatorie (art. 25 della

legge n. 21 del 1986 e art. 2 del regolamento) a seconda della

proprietà dei terreni e delle specie degli animali.

Si è specificamente sancito (art. 25, sesto comma, della legge

regionale) che la concessione per l'allevamento del cinghiale e degli

ungulati è rilasciata a condizione che i terreni a ciò destinati

siano delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili

dalla selvaggina allevata e tabellati (art. 11 del regolamento),

mentre l'art. 6 del regolamento regola la idoneità del territorio.

Ora, la disciplina della raccolta dei tartufi di cui all'art. 6

della legge regionale deve essere anzitutto ispirata ai principi

della legge quadro, peraltro, ripetuti nella stessa legge regionale

(art. 2 della legge regionale n. 47 del 1987) secondo cui la raccolta

è libera nei boschi e nei terreni non coltivati e, limitatamente

alle aziende faunistico-venatorie esistenti nei detti luoghi, con le

modalità di cui all'art. 6 della stessa legge regionale innanzi

richiamata; mentre è vietata nei terreni coltivati e nei fondi

chiusi e recintati e, comunque, nelle aziende faunistico-venatorie

che ivi insistono e che sono chiuse con recinzioni, barriere o

palizzate secondo le previsioni della legge regionale sulla caccia e

pedissequo regolamento ribadite nella concessione.

Pertanto, le concessionarie di aziende faunistico-venatorie che si

trovano in terreni coltivati o che, ovunque site, hanno un perimetro

chiuso con recinzioni o barriere o palizzate non hanno alcun

interesse alla apposizione di tabelle recanti il divieto di raccolta

di tartufi, non essendo in esse consentita, secondo l'interpretazione

che si è data delle norme applicabili, la libera raccolta.

Non sono fondate le censure sollevate dell'art. 6 della legge

regionale n. 47 del 1987, in quanto la Regione ha emanato la

legislazione di dettaglio secondo i principi e i criteri della legge

quadro statale, nell'esercizio di una competenza propria. Ha poi

correttamente coordinato la disciplina della raccolta dei tartufi

nelle aziende faunistico-venatorie con la disciplina specifica delle

stesse dettata dalla legge quadro statale e dalla legge regionale

sulla caccia e dal regolamento delle aziende faunistico-venatorie.

Non ha regolato affatto rapporti intersoggettivi di diritto privato

né, in particolare, ha emanato norme incidenti sul diritto di

proprietà di dette aziende.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 16 dicembre

1985, n. 752 (Normativa-quadro in materia di raccolta, coltivazione e

commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e 2

e 6 della legge regionale dell'Umbria 3 novembre 1987, n. 47 (Norme

concernenti la disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione

e commercio dei tartufi), in riferimento agli artt. 42, secondo e

terzo comma, e 117 della Costituzione, sollevata dal Tribunale

Amministrativo Regionale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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