Art. 15 — Personale non insegnante

Il personale non insegnante assunto con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 14, nonche' negli istituti italiani di cultura, al quale sia riconosciuta la qualifica di profugo, e' assunto a domanda, anche in soprannumero, in servizio non di ruolo con la qualifica corrispondente a quella posseduta, nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria e secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso e' assegnato possibilmente in scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari