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Le disposizioni relative alla nomina a sottotenente di' complemento di cui al R. decreto-legge 26 luglio 1927, numero 1743, sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali pero' non possono essere nominati che sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria:
- a)militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di provenienza;
- b)((militari di truppa e sottufficiali provenienti dal Corpo Reale equipaggi, transitati nella forza in congedo del Regio esercito;
- c)militari arruolati nell'ex battaglione aviatori o che abbiano comunque prestato servizio militare nell'Arma aeronautica));
- d)militari di truppa e sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza;
- e)militari di truppa e sottufficiali incorporati nella sanita' o nei reparti automobilistici;
- f)militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari, o coprirono comunque il grado di ufficiale, o furono considerati come rivestiti del relativo stato.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1936 al 9 maggio 2025
