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[1]Le disposizioni relative alla nomina a sottotenente di complemento di cui al R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali pero' non possono essere nominati che sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria:

  • a)sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di provenienza;
  • b)sottufficiali provenienti dal Corpo Reali equipaggi transitati nella forza in congedo del Regio esercito;
  • c)militari che, arruolati nell'ex battaglione aviatori - categoria piloti o motoristi o personale vario - riportarono la nomina a sergente in tali specialita';

[2]((d) militari di truppa e sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza));

  • e)militari incorporati nella sanita' o nei reparti automobilisti, promossi sergenti presso tali corpi o reparti;
  • f)militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati come rivestiti del relativo stato.

Testo in vigore dal 15 agosto 1934 al 7 maggio 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1934

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1929 al 15 agosto 1934. 7 parole tolte, 4 parole aggiunte.

d) aggiunto: militari di truppa e sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza tolto: che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1185~art2 · fonte del testo

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