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[1]Le disposizioni relative alla nomina a sottotenente di complemento di cui al R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali pero' non possono essere nominati che sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria:
- a)sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di provenienza;
- b)sottufficiali provenienti dal Corpo Reali equipaggi transitati nella forza in congedo del Regio esercito;
- c)militari che, arruolati nell'ex battaglione aviatori - categoria piloti o motoristi o personale vario - riportarono la nomina a sergente in tali specialita';
[2]((d) militari di truppa e sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza));
- e)militari incorporati nella sanita' o nei reparti automobilisti, promossi sergenti presso tali corpi o reparti;
- f)militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati come rivestiti del relativo stato.
Testo in vigore dal 15 agosto 1934 al 7 maggio 1935
