Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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5 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1936 al 9 maggio 2025. 162 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le disposizioni relative alla nomina a sottotenente di' complemento di cui al R. decreto-legge 26 luglio 1927, numero 1743, sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali pero' non possono essere nominati che sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria:
tolto: a) militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di provenienza;
tolto: b) militari di truppa e sottufficiali provenienti dal Corpo Reale equipaggi, transitati nella forza in congedo del Regio esercito;
tolto: c) militari arruolati nell'ex battaglione aviatori o che abbiano comunque prestato servizio militare nell'Arma aeronautica;
tolto: d) militari di truppa e sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza;
tolto: e) militari di truppa e sottufficiali incorporati nella sanita' o nei reparti automobilistici;
tolto: f) militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari, o coprirono comunque il grado di ufficiale, o furono considerati come rivestiti del relativo stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-06-27;1185~art2 · fonte del testo
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