L'articolo 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione civile".

Testo vigente dal 21 maggio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-04-26;193~art10 · fonte del testo

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