L'articolo 38 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Art. 38. - Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purche' a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5, entro i limiti della abilitazione medesima. Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo. Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare o condurre una unita' iscritta, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorita', da cui risulti che la legislazione del Paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini".

Testo vigente dal 21 maggio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-04-26;193~art21 · fonte del testo

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