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Per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla modificazione nonche' alle grandi riparazioni di navi, l'importo dei finanziamenti, previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di aziende ed istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non puo' eccedere il 70 per cento del prezzo stabilito contrattualmente tra impresa e cantiere, ovvero preventivato dal cantiere che assume in proprio i lavori medesimi. Tale prezzo e' maggiorato, in caso di nuova costruzione, del 10 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari sostenuti durante i lavori. Il prezzo di cui al precedente comma deve essere ritenuto accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina mercantile, tenendo conto, per le nuove costruzioni, esclusivamente del prezzo di unita' similari sul mercato italiano. Il finanziamento non puo' superare, in ogni caso, la durata di quindici anni.

Testo in vigore dal 6 giugno 1978 al 1 aprile 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-25;234~art1 · fonte del testo

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