Dopo l'articolo 10 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e' aggiunto il seguente: "Art. 10- bis. - 1. Le decisioni del consiglio nazionale degli agrotecnici pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonche' in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente, davanti al tribunale del capoluogo in cui ha sede il collegio che ha emesso la decisione o presso cui si e' svolta l'elezione contestata. 2. La sentenza del tribunale puo' essere impugnata davanti alla corte di appello del capoluogo sede del collegio, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti. 3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante e' integrato da due agrotecnici; per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un collegio, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, quattro agrotecnici, due in qualita' di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi del collegio aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di eta' non inferiore ai 25 anni e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno tre anni. 4. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. 5. La sentenza puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. Il ricorso per cassazione e' proponibile anche da parte del procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla notifica".

Testo vigente dal 21 marzo 1991

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-03-05;91~art9 · fonte del testo

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