Art. 55 — Elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato il decreto che approva le norme del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive centrali e di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Le prime elezioni sono effettuate entro novanta giorni dalla data del decreto previsto dal precedente comma. La funzione di rappresentanza del personale non puo' essere esercitata dallo stesso impiegato in seno a piu' di una Commissione consultiva o in una Commissione consultiva e nel Consiglio di amministrazione. In caso di elezione in piu' organi collegiali l'opzione deve avvenire entro quindici giorni dalla data di proclamazione dei risultati. Le disposizioni di cui al precedente articolo 37 sono operative dalla data di nomina delle Commissioni consultive.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art55 · fonte del testo
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