Art. 29 — Elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. 164 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, sono stabilite le norme per il funzionamento delle Commissioni consultive previste dall'articolo 26 e sono determinati la procedura ed i criteri di massima cui esse debbono attenersi nell'esercizio delle loro attribuzioni. Con lo stesso decreto viene regolato il procedimento elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale contemplati al n. 3) del secondo comma e al n. 6) del terzo comma dell'articolo 26. Esse debbono prevedere modalita' idonee a consentire l'elezione di rappresentanti elettivi dei vari gruppi del personale, in maniera che alle sedute delle Commissioni stesse partecipino, di volta in volta, nel numero previsto dall'articolo 26, soltanto rappresentanti elettivi appartenenti alla carriera medesima, della, quale fanno parte gli impiegati di cui si prendono in esame le pratiche. Per le elezioni dei rappresentanti del personale nelle Commissioni consultive centrale e provinciali di cui ai precedenti commi possono presentare liste di candidati solo le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art29 · fonte del testo
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