Art. 37 — Attribuzioni delle Commissioni consultive per il personale
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. 313 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le Commissioni consultive per il personale hanno il compito, per gli impiegati appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria di:
tolto: a) proporre una graduatoria degli aventi titolo a partecipare agli scrutini di promozione;
tolto: b) proporre una graduatoria degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento ad altra sede, centrale o periferica;
tolto: c) esprimere motivato parere al direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici nel casi previsti al quarto comma dell'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
tolto: d) formare e tenere aggiornato un elenco di impiegati ritenuti idonei all'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore a quella rivestita;
tolto: e) istruire i ricorsi avverso i giudizi complessivi, formulando proposte per la relativa decisione;
tolto: f) esprimere parere, a richiesta del capo dell'ispettorato di zona, su questioni inerenti al personale;
tolto: g) esprimere parere anche sull'assunzione di personale straordinario prevista dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, limitatamente al 20 per cento dei posti disponibili, riservati ai figli dei dipendenti o ex dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e alle vedove del personale telefonico statale deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione. La Commissione consultiva di zona ha altresi' il compito di proporre al direttore dell'Azienda suddetta i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento e la migliore funzionalita' dei servizi nei casi di attivita' cui sono interessati gli organi periferici. La Commissione consultiva centrale la competenza per il personale in servizio presso gli uffici centrali. Le Commissioni consultive di zona hanno competenza per il personale in servizio presso gli ispettorati di zona e uffici dipendenti. Per gli impiegati in servizio presso uffici periferici ai quali, a norma di legge, il giudizio complessivo e' attribuito da organi dell'amministrazione centrale, la competenza e' devoluta alla Commissione consultiva centrale per il personale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art37 · fonte del testo
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