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Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati". Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 81 del 1993, e' sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati".

Testo in vigore dal 18 ottobre 1993 al 21 settembre 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1993-10-15;415~art2 · fonte del testo

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