L'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, e' sostituito dal seguente: "ART. 7. - (Pensioni di reversibilita' ed indirette). - 1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, tutte le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite e dei figli minorenni, nelle seguenti percentuali:

  • a)del 60 per cento al solo coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un solo figlio minorenne, del 100 per cento al coniuge con due o piu' figli minorenni;
  • b)in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60 per cento ad un solo figlio minorenne, dell'80 per cento a due figli minorenni, del 100 per cento a tre o piu' figli minorenni. 2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, l'importo della pensione di invalidita' si considera aumentato di tre settimi. 3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. 4. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuita' a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purche' la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e non sia stato chiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. 5. L'ammontare complessivo della pensione di reversibilita' o indiretta, qualunque sia il numero dei beneficiari, non puo' essere inferiore a quello previsto dal terzo comma dell'articolo 2. 6. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro e i figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'".

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;141~art3 · fonte del testo

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