Vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, in via conseguenziale (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87): a) l'art. 16 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, nella parte in cui si riferisce ai magistrati di cassazione che raggiungano una anzianita` di otto anni dalla nomina a tale categoria, anziche` ai magistrati che raggiungano una anzianita` di otto anni dalla dichiarazione di idoneita`, di cui all'art. 7; b) l'art. 17 della predetta legge, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di cui al precedente articolo comporti, in difetto di vacanze, la nomina alle funzioni direttive superiori, indipendentemente dal conferimento di un corrispondente ufficio, anziche` la sola attribuzione del trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione nominati a tali funzioni e l'idoneita` ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina; c) l'art. 19, secondo comma, della predetta legge, relativamente alle parole "assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo", e nella parte in cui non prevede che la nomina alle funzioni direttive superiori, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 16, sia contestuale al conferimento del relativo ufficio.
Art. 21 Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori · Art. 3 cost. · Art. 7 Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori · Art. 10 Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori