Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/1978

    Questione infondata
    16 gennaio 1978

    L'ordinamento vigente non contempla una piena uniformita` di disciplina quanto all'attribuzione delle funzioni e all'assetto strutturale degli uffici tra i magistrati dell'ordine giudiziario e quelli del Consiglio di Stato, nonche` della Corte dei Conti; ne` dalla unitarieta` in senso lato dell'esercizio della giurisdizione e dal fatto che la Costituzione prevede per tutti i magistrati garanzie di indipendenza puo` farsi derivare la necessita` di una piena equiparazione e di una puntuale corrispondenza, sul piano della progressione nelle funzioni, tra le magistrature anzidette. Quanto all'Avvocatura dello Stato, a parte la considerazione che nella Costituzione non e` presente alcuna norma di garanzia diretta della stessa, e` indubbio che si differenzia fondamentalmente dalle magistrature oltre che per la struttura e per lo status dei suoi componenti, per la natura non giurisdizionale delle sue funzioni. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36, 100, ultimo comma, 103 e 108, secondo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 16, 17, e 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 831).

    Art. 16 Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori · Art. 17 Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori · Art. 18 Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 28 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006. 26 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I magistrati che hanno ottenuto la nomina alle funzioni direttive superiori continuano ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando sia loro conferito l'ufficio direttivo superiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 APRILE 2006 N. 160

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-20;831~art18 · fonte del testo

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