All'articolo 5 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi: "Ai fini dell'applicazione del primo comma sono comprese le pensioni aventi decorrenza 1 marzo 1974. Dall'aumento di cui al primo comma sono escluse le pensioni aventi decorrenza compresa fra il 2 luglio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge nonche' quelle di cui al precedente comma e relative a dipendenti cessati dal servizio con qualifiche del personale dei treni e di macchina".

Testo vigente dal 31 agosto 1974

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-08-17;396~art7 · fonte del testo

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