L'ammontare delle pensioni determinate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 non puo' superare i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo delle pensioni stesse. Per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 febbraio 1945 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora dalla riliquidazione operata ai sensi dei predetti articoli risultino importi inferiori a quelli calcolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e del decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, la differenza restera' assegnata ad personam e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.

Testo vigente dal 4 febbraio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435~art7 · fonte del testo

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