[1]Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, in favore dei titolari di pensioni dirette liquidate con decorrenza compresa fra il 1 febbraio 1948 ed il 31 ottobre 1956 e dei titolari delle pensioni ai superstiti liquidate con la stessa decorrenza oppure derivanti da pensioni dirette aventi decorrenza compresa nello stesso periodo, e' riconosciuta la computabilita', ai fini del calcolo della pensione, del controvalore in denaro della mensa e della indennita' sostitutiva della medesima, istituite con l'accordo nazionale 19 febbraio 1948 per il personale dipendente dalle aziende ferrotramviarie e di navigazione interna. L'importo da considerarsi ai fini anzidetti, in aggiunta alla voce retributiva di cui alla lettera a) dello articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, e' convenzionalmente fissato nelle seguenti misure: anno 1948........................................... L. 6.600 annue " 1949........................................... " 6.900 " " 1950........................................... " 7.800 " " 1951........................................... " 8.400 " " 1952........................................... " 9.000 " " 1953........................................... " 11.500 " " 1954........................................... " 12.200 " " 1955........................................... " 12.200 " " 1956........................................... " 15.100 "

[2]I titolari di pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1 giugno 1954 ed il 31 ottobre 1956, che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento della pensionabilita' degli emolumenti suddetti, per la quota corrispondente al 40 per cento del rispettivo ammontare, hanno diritto ad ottenere la pensionabilita' dell'importo risultante dalla differenza fra gli importi previsti nel comma precedente e quello gia' computato. Il riconoscimento del beneficio e' effettuato a domanda da presentarsi, pena la decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 ottobre 1971, n. 889

1

La L. 29 ottobre 1971, n. 889 ha disposto (con l'art. 41) che Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 376, e' prorogato sino al compimento del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 889/1971

Testo vigente dal 1 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1968 al 1 dicembre 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 ottobre 1971, n. 889

    La L. 29 ottobre 1971, n. 889 ha disposto (con l'art. 41) che Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 376, e' prorogato sino al compimento del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 889/1971

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;376~art5 · fonte del testo

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