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I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e dl Corpo della guardia di finanza si distinguono in:

  • a)vicebrigadieri in servizio permanente;
  • b)vicebrigadieri in ferma volontaria;
  • c)vicebrigadieri in congedo;
  • d)vicebrigadieri in congedo assoluto. I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva. Ai vicebrigadieri che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite d'eta' sono estese le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art1 · fonte del testo

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