Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 gennaio 2017. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La categoria della riserva comprende i militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che, cessati dal servizio permanente o dell'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. Essi cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art11 · fonte del testo
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