Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
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6 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2013 al 1 gennaio 2017. 407 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della Guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermita' e per motivi privati. Sono altresi' collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. Fermo il disposto del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. L'aspettativa e' disposta con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facolta' di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 24 FEBBRAIO 2012 aggiunto: 29 MAGGIO 2017, N. tolto: 20. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermita', che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per lo avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono richiamati in servizio. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennita' di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato. Gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati. aggiunto: 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art8 · fonte del testo
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