Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1967 al 21 aprile 1968. Leggi il testo vigente →

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di la categoria, con o senza assegno di superinvalidita', che non svolgano attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare, e' concesso un assegno speciale temporaneo non riversibile di lire 60 mila annue.

Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 21 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-18;318~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari