Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063 e dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e' sostituito dal seguente: "A favore degli invalidi di la categoria che non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e' concessa una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennita' e' liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. La indennita' speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta complementare. L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno".

Testo vigente dal 29 maggio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-18;318~art8 · fonte del testo

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