Ai titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M ed O annesse alla presente legge, che non svolgano attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare, spetta una indennita' speciale pari ad un dodicesimo del trattamento complessivo annuo fruito da corrispondersi, a cura delle competenti Direzioni provinciali del tesoro, in unica soluzione nel mese di dicembre di ciascun anno.

Testo vigente dal 29 maggio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-18;318~art13 · fonte del testo

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