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L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 33° anno di eta', abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a "molto buono" e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al Corpo militare nel cui ruoli aspirano ad essere immessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-29;575~art4 · fonte del testo

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