Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1961 al 9 ottobre 2010. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere validi, per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina a ufficiale di complemento della Marina, i titoli di studio richiesti dalle norme precedenti. Ai detti titoli di studio sono aggiunti i diplomi di Istituto tecnico industriale - sezione navalmeccanici e sezione elettronici - per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi rispettivamente del Genio navale e delle Armi navali. Sono convalidate le ammissioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai corsi teorico-pratici di giovani in possesso dei citati diplomi rilasciati dagli istituti tecnici industriali nelle sezioni indicate nel precedente comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-06-29;575~art5 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.