Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1961 al 9 ottobre 2010. 165 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta, modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il 28° anno di eta', abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva ed abbiano riportato qualifica non inferiore a "molto buono" nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale. "Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di Istituto superiore atti a dare accesso al proprio Corpo di appartenenza a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ad concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di 3 anni, purche' abbiano ultimato il servizio di leva".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-06-29;575~art3 · fonte del testo
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