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In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le imbarcazioni e i natanti da diporto possono essere utilizzati mediante contratti di locazione o di noleggio. Presso le autorita' marittime e della navigazione interna sono istituiti registri in cui vengono iscritte le unita' da diporto adibite alla locazione e al noleggio. Presso le stesse autorita' indicate nel comma 2 sono istituiti ruoli speciali delle ditte operanti nel settore della locazione e del noleggio di unita' da diporto. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, e' regolata l'attivita' di locazione e noleggio delle unita' da diporto.

Testo in vigore dal 12 maggio 1989 al 22 ottobre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-05-05;171~art15 · fonte del testo

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