Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

Il secondo comma dell'articolo 21 e' sostituito con il seguente: "Puo' tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purche' tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale".

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-06-21;287~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari