Art. 5 — Premi di qualità ai cortometraggi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004. 156 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il primo comma dell'articolo 11 e' sostituito con i seguenti: "I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di nazionalita', corredata, a pena di inammissibilita', dalla documentazione di cui al quarto comma dell'articolo 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualita'. I cortometraggi prescelti dalla commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalita' di cui agli articoli 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito. Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi:
tolto: a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;
tolto: b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;
tolto: c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno. Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-06-21;287~art5 · fonte del testo
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