Corte costituzionale

Sentenza n. 295/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1984 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, p.c., l.

21 giugno 1975, n. 287 (Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213,

concernente provvedimenti a favore della cinematografia); dell'art.

unico, lett. b, del d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339, promosso con

ordinanza emessa il 5 giugno 1978 dal TAR per il Lazio sui ricorsi

riuniti proposti dalla S.r.l. Medusa Distribuzione ed altre c/

Ministero del turismo e dello spettacolo ed altra, iscritta al n. 16

del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 80 del 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1984 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

udito l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Alcune società di produzione e distribuzione cinematografica

proponevano ricorso nel marzo 1978 al TAR del Lazio avverso i decreti

con i quali il Ministero del turismo e dello spettacolo aveva annullato

d'ufficio i provvedimenti con i quali in precedenza aveva dichiarato di

nazionalità italiana ed ammesso alla programmazione obbligatoria

alcuni films realizzati dalle ricorrenti in regime di coproduzione

italo-francese.

Le ricorrenti, fra le altre censure proposte, denunciavano la

violazione degli artt. 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213

(Provvedimenti a favore della cinematografia), che disciplina le

coproduzioni, 20 della legge 21 giugno 1975, n. 287 (recante modifiche

alla predetta legge n. 1213/65) e dell'art. 5, par. IV, dell'accordo

di coproduzione italo-francese del 1 agosto 1966, recepito in Italia

dapprima con l'articolo unico lett. b) del d.P.R. 28 aprile 1968, n.

1339 e poi con l'art. 20 della predetta legge n. 287.

L'Avvocatura generale, costituitasi per il Ministero, chiedeva il

rigetto del ricorso.

Il TAR, ritenuto che la controversia si incontrava

sull'interpretazione del citato art. 5 dell'accordo di coproduzione

cinematografica tra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966 (in quanto

il Ministero aveva annullato i provvedimenti con i quali aveva ammesso

i films ai benefici previsti dalla legge proprio sulla base di una

diversa interpretazione della detta norma), si è posto innanzitutto il

problema " se l'accordo in questione sia stato validamente recepito

nell'ordinamento italiano, in conformità delle norme costituzionali

che regolano la materia".

Il giudice a quo premette che l'art. 19 della citata legge n. 1213

del 1965 estende il riconoscimento della nazionalità (e i benefici che

ne conseguono) ai lungometraggi realizzati in coproduzione con imprese

estere purché la quota di partecipazione artistica, tecnica e

finanziaria del coproduttore italiano non sia inferiore al 30 per cento

del costo del film, "salvo deroghe eccezionali previste negli accordi

internazionali", e che l'art. 5 dell'accordo italo-francese del 1

agosto 1966 prevede per i films di " indubbio valore artistico " e per

quelli " di carattere spettacolare " che il coproduttore di minoranza

deve partecipare con una quota non inferiore al 20 per cento del costo

del film (par. IV). Dopo di che il giudice a quo solleva d'ufficio,

ritenendola rilevante in re ipsa e non manifestamente infondata, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, penultimo

comma, della legge 21 giugno 1975, n. 287, nella parte in cui ha dato

piena e integrale esecuzione, sin dalla data della sua entrata in

vigore, all'accordo internazionale in questione, già, peraltro, come

detto, reso esecutivo dal d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339, ritenuto

evidentemente dal legislatore inidoneo allo scopo.

La questione è sollevata in riferimento:

a) all'art. 80 della Costituzione, in quanto non è stata emanata

una legge che recasse esplicita autorizzazione alla ratifica

dell'accordo, pur importando il trattato oneri alle finanze e

modificazioni alla legge n. 1213 del 1965;

b) all'art. 72, ultimo comma, Cost., in quanto, ove si dovesse

ritenere che l'autorizzazione sia implicitamente contenuta nello

stesso art. 20 censurato, la legge doveva essere approvata dalle Camere

con la procedura normale e non con il c.d. procedimento decentrato,

com'è avvenuto nel caso di specie;

c) all'art. 87, ottavo comma, Cost., in quanto non vi è stata la

previa autorizzazione delle Camere alla ratifica del trattato da parte

del Presidente della Repubblica; d) in estremo subordine, e nel caso

in cui si ritenga che la norma in esame, "avendo rango pari alla legge

n. 1213 del 1965, può tuttavia recare ad essa modificazione ed essere

considerata come contenente sostanzialmente le statuizioni

dell'accordo, indipendentemente dalla ratifica di questo", la norma è

censurata dal giudice a quo in riferimento all'art. 81, quarto comma,

Cost., in quanto non contiene l'indicazione dei mezzi destinati a far

fronte alle maggiori spese derivanti dal fatto che l'accordo

internazionale in esame amplia i casi di assegnazione di sovvenzioni e

premi alle coproduzioni rispetto a quelli previsti dall'art. 19 della

legge n. 1213 del 1965.

Il TAR del Lazio, infine, solleva, come derivata, ex art. 27 legge

11 marzo 1953, n. 87, dalla dichiarazione di fondatezza di una delle

questioni prospettate, questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico, lett. b), del d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Questa eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità della

questione per irrilevanza, deducendo che la verifica costituzionale

degli ordini di esecuzione del trattato " si pone al di sopra del thema

decidendum"; d'altra parte essa stessa afferma che la controversia di

cui è investito il TAR " verte unicamente "sull'interpretazione

dell'art. 5 dell'accordo italo- francese del 1966, che, a suo avviso,

non consente forme di coproduzione nelle quali l'apporto minoritario

sia esclusivamente finanziario.

L'Avvocatura generale chiede, inoltre, che sia dichiarata

inammissibile la questione relativa al d.P.R. n. 1339 del 1968,

essendo tale decreto privo di forza di legge.

Nel merito, l'Avvocatura, senza considerare i dubbi di

costituzionalità che lo stesso giudice a quo, a suo avviso " si dà

carico di fugare " (cioè quelli sollevati in riferimento agli artt.

80, 87 e 72 Cost.), eccepisce l'infondatezza della questione in

riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., sostenendo che i maggiori

oneri previsti nella norma censurata erano stati già contemplati nella

legge del 1965, la quale, nell'art. 19, non fissava limiti alla

partecipazione italiana alle coproduzioni e, nell'art. 60, prevedeva i

mezzi per far fronte alle maggiori spese. La norma denunciata,

pertanto, ad avviso dell'Avvocatura, attinge da quest'ultima

disposizione la garanzia costituzionale della copertura della spesa. Considerato in diritto :

1. - La legge 4 novembre 1965, n. 1213 - modificata con la legge 21

giugno 1975, n. 287 - reca provvedimenti a favore della cinematografia

e fra l'altro contempla, in ordine ai lungometraggi " nazionali": la

relativa ammissione alla programmazione obbligatoria (art. 5);

incentivi agli esercenti delle sale cinematografiche (art. 6);

sovvenzioni ai produttori (art. 7); premi di qualità al produttore e

agli autori dei films; ulteriori abbuoni di diritti erariali agli

esercenti delle sale cinematografiche (art. 9). La stessa legge

prevede (art. 19) che detti benefici siano estesi a films realizzati,

secondo speciali accordi internazionali di reciprocità, in

coproduzione con imprenditori stranieri. Il film risultante dalla

coproduzione deve, a questo riguardo, esser dichiarato " nazionale". È

prescritto che la quota minima di partecipazione non sia inferiore al

30% del costo del film, salvo deroghe eccezionali, le quali vanno

prevedute negli accordi internazionali di reciprocità e concesse

previo parere di apposita sottocommissione, istituita in seno alla

commissione centrale per la cinematografia presso il Ministero per il

turismo e lo spettacolo. L'art. 5 dell'accordo di coproduzione

italo-francese del 1 agosto 1966 pone, a sua volta, nei paragrafi dal I

al III, talune condizioni per l'applicabilità del regime di

coproduzione, con riferimento al costo del film, all'entità della

partecipazione minoritaria, alle caratteristiche qualitative

prescritte per l'apporto del coproduttore minoritario; esso stabilisce

tuttavia, al paragrafo IV, che derogbe eccezionali alle previsioni dei

paragrafi precedenti possano essere accordate dalle autorità dei due

Paesi per films di indubbio valore artistico o di carattere

spettacolare. In relazione a quest'ultima categoria, è previsto che

la partecipazione del coproduttore minoritario non possa essere in

alcun caso inferiore al 20% del costo del film. L'accordo

internazionale in parola ha ricevuto attuazione nell'ordinamento

italiano per mezzo di due atti distinti e successivi: prima con il

decreto presidenziale 28 aprile 1968, n. 1339, poi con l'art. 20,

penultimo comma, della legge n. 287 del 1975. Quest'ultima norma dà

esecuzione, dalla data della loro entrata in vigore, all'accordo

bilaterale in esame e ad altri consimili, stretti fra l'Italia e vari

paesi, disponendo inoltre che la ratifica di ogni ulteriore accordo,

introduttivo delle deroghe previste dall'art. 19 della legge 4 novembre

1965, n. 1213, va autorizzata con legge.

2. - La presente questione di legittimità costituzionale trae

origine dal procedimento instaurato, davanti al Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, III Sezione, dalla S.r.l. Medusa

Distribuzione e da altre società (S.p.A. Fonoroma; S.a.s. Vides

Cinematografica; S.p.A. Produzione Intercontinentale Cinematografica;

S.r.l. Selenia Cinematografica). Tutte le ricorrenti hanno impugnato

innanzi al giudice a quo il provvedimento ministeriale con il quale

erano state annullate le dichiarazioni di nazionalità di films da esse

realizzati in regime di coproduzione italo-francese, nonché il decreto

di ammissione degli stessi films alla programmazione obbligatoria.

Le società promotrici del giudizio a quo hanno dedotto avanti al

TAR che, ai sensi delle disposizioni regolatrici della specie - artt.

19 legge 4 novembre 1965, n. 1213, 20 legge 2 giugno 1975, n. 287 e 5

paragrafo IV dell'accordo di coproduzione italo-francese (1 agosto

1966) - la partecipazione del coproduttore minoritario può anche

essere soltanto finanziaria, e dunque prescindere da apporti di natura

tecnica ed artistica. Questo motivo del ricorso, soggiunge il giudice

a quo, precede, in ordine logico, tutti gli altri sottoposti al suo

esame, perché riguarda l'intepretazione di quella norma dell'accordo

di coproduzione cinematografica italo-francese, sulla base della quale

il Ministero resistente ha, con il contestato provvedimento, deciso di

annullare gli atti emessi in precedenza per ammettere i films prodotti

dalle ricorrenti ai benefici contemplati dalla citata legge del 1965.

Il TAR, chiamato a pronunciarsi sull'esatto significato della

disposizione pattizia, si è posto in primo luogo il problema se questa

faccia parte di un accordo validamente recepito nell'ordinamento

italiano; ai fini dell'indagine ad esso demandata, il Collegio

remittente ritiene di dover denunciare l'art. 20, penultimo comma,

della legge 21 giugno 1975 n. 287, in riferimento agli artt. 80, 72,

ultimo comma, 87, ottavo comma, e 81, quarto comma, Cost., nonché

l'articolo unico, lett. b, del d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339, per

asserita violazione degli artt. 80 e 87 Cost.. Tali statuizioni sono

censurate nel presente giudizio come di seguito si precisa.

3. - Nel prospettare la questione, il TAR muove da questo duplice

assunto: il decreto presidenziale emesso nel 1968 è inidoneo ad

adeguare l'ordinamento interno alle esigenze dell'accordo di

coproduzione italo-francese; d'altra parte, l'art. 19 della legge del

1965 non contiene, là dove esso prevede che le sue disposizioni sono

suscettibili di deroga mediante accordo internazionale, alcuna delega

che abiliti l'esecutivo a introdurre le suddette deroghe pattizie

nell'ordinamento interno con proprio atto, senza previa autorizzazione

del legislatore. Dopo di che, il disposto del penultimo comma dell'art.

20 della legge del 1975 risulterebbe sotto vario riguardo viziato di

illegittimità costituzionale:

A) Difettando la legge di autorizzazione alla ratifica

dell'accordo, l'asserita inosservanza dell'art. 80 Cost. sussisterebbe

a duplice titolo. Il giudice a quo deduce, precisamente, che le

statuizioni pattizie implichino, nel caso in esame, sia una modifica di

quanto prevede l'art. 19 della legge n. 1213 del 1965, sia maggiori

oneri per le finanze, giacché a suo avviso l'accordo italo- francese

di coproduzione estende ad ipotesi non contemplate da detto articolo

premi, o sovvenzioni, di cui fruiscono i films nazionali. Così

atteggiandosi la specie, la norma denunciata offenderebbe altresì la

prescrizione dell'art. 87, ottavo comma, secondo la quale

l'autorizzazione parlamentare, nei casi in cui è richiesta, deve

precedere la ratifica dell'accordo internazionale.

B) L'interprete potrebbe però, soggiunge il TAR, adottare il

diverso punto di vista, secondo cui il citato art. 20 reca

implicitamente l'autorizzazione alla ratifica degli accordi già

stipulati, ai quali esso conferisce retroattivamente efficacia interna.

Pur così intesa, tuttavia, la disposizione censurata non sfuggirebbe

all'ulteriore rilievo che la legge, in cui essa è contenuta, è stata

approvata in sede di commissione deliberante, invece che con la

procedura normale, prescritta a norma dell'art. 72 Cost., per

l'adozione delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati

internazionali.

C) La violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., è dedotta

sotto altro ed autonomo profilo, che dovrebbe venire in considerazione

qualora la Corte ritenga infondati i dubbi di legittimità

costituzionale sopra esposti, facendo affidamento sulla circostanza che

la legge n. 287 del 1975, in cui è posta la statuizione denunciata, ha

rango pari alla legge n. 1213 del 1965, e di questa può dunque

innovare il contenuto: sempre che, beninteso, alla legge del 1975 si

attribuisca il significato di aver recepito la disciplina pattizia, cui

essa si riferisce nell'art. 20, solo materialmente, e quindi " a

prescindere dalla ratifica " dell'accordo internazionale in discorso.

In quest'ipotesi, però, la disposizione in esame verrebbe ad offendere

l'invocato precetto costituzionale, perché, si asserisce, essa manca

di indicare come siano coperte le spese connesse con la prevista

assegnazione di sovvenzioni e premi per coproduzioni, nelle quali la

partecipazione italiana è limitata al 20% del costo del

lungometraggio. La previsione di detti benefici comporterebbe,

infatti, oneri di più ampia portata rispetto a quelli scaturenti dalla

legislazione previgente.

D) Deduce, infine, il giudice a quo che l'eventuale pronuncia di

fondatezza di alcuna delle questioni prospettate pone il problema

dell'illegittimità dell'articolo unico, lett. b, del d.P.R. 28 aprile

1968, n. 1339, come derivata, ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87,

dalla decisione che sarà adottata dalla Corte.

4. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità, per

difetto di rilevanza, della questione concernente l'art. 20 della legge

21 giugno 1975, n. 287. Il giudice a quo, essa deduce, è investito

dell'interpretazione dell'art. 5 paragrafo IV dell'accordo del 1 agosto

1966; tale norma, soggiunge l'Avvocatura, dispone già, se

correttamente intesa, che le deroghe eccezionali alla legge del 1965,

in essa prevedute, non possano comunque dispensare il coproduttore

minoritario da qualsiasi apporto tecnico ed artistico. La richiesta

declaratoria di incostituzionalità non verrebbe dunque ad incidere

sulla definizione della controversia demandata al TAR.

L'eccezione non può, tuttavia, essere accolta. La questione di

legittimità costituzionale, così com'è formulata, deve ritenersi

pregiudiziale rispetto a quella sottoposta all'esame del giudice a quo.

Infatti, l'eventuale pronuncia di fondatezza emessa da questa Corte

priverebbe di ogni efficacia interna le previsioni pattizie di cui si

controverte nella causa di merito, quale che sia il loro significato e

conseguente ambito di applicazione.

Correttamente, invece, l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità

dell'altra questione, prospettata dal TAR come conseguenziale

all'accoglimento di quella che ha per oggetto l'art. 20 della citata

legge del 1975. La censura investe in questo caso la disposizione di

un atto - il d.P.R. 28 aprile 1968 n. 1339 - che è privo della forza

di legge e non può quindi essere impugnato avanti la Corte.

5. - Passando al merito della questione, s'impone un rilievo

preliminare. Il penultimo comma dell'art. 20 della legge del 1975

viene qui in rilievo, in quanto esso conferisce efficacia interna a

quella clausola dell'accordo italo-francese di reciprocità, della cui

applicazione è investito il TAR: e il giudizio avanti detto Collegio

riguarda, si è detto, le deroghe eccezionali in materia di apporti del

coproduttore minoritario. Come risulta dal congegno, e dalla stessa

formula, della statuizione censurata, l'intento manifestamente

perseguito dal legislatore è quello di emanare un ordine di

esecuzione di più accordi internazionali, ivi incluso l'accordo

italo-francese che interessa per l'attuale controversia. Nella specie,

va altresì ricordato, l'ordine di esecuzione è posto nella forma

della legge e vien fatto retroagire alla data in cui sono entrate in

vigore le clausole pattizie alle quali esso si riferisce, che è poi

quella della firma dello strumento internazionale (cfr. art. 15, primo

comma, dell'accordo): per modo che esso dovrebbe sostituire, a tutti

gli effetti, l'altro ordine di esecuzione, anteriormente emanato,

sempre in relazione all'accordo in parola, con decreto presidenziale.

È appena il caso di aggiungere come l'atto del legislatore, in cui

è contenuto un ordine di esecuzione, stia con la sottostante

disciplina pattizia in quel particolare nesso funzionale, che è

caratteristico della normazione prodotta mediante rinvio al trattato.

Le norme poste nell'accordo devono, perché possa funzionare questo

tipo di adattamento, essere suscettibili di immediata applicazione: di

guisa che da esse si estrae il contenuto delle corrispondenti norme

immesse nell'ordinamento interno, la cui sfera di efficacia, soggettiva

e temporale, dipende da quella delle stesse statuizioni pattizie. Se

così è, resta esclusa dall'indagine rimessa a questo Collegio

l'ipotesi di sospetta violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.,

avanzata dal giudice a quo, in alternativa alle altre da esso

prospettate, nel presupposto che la norma censurata abbia invece

operato una semplice ed occasionale ricezione materiale delle

disposizioni dell'accordo, e non risulti collegata con queste ultime

dal nesso funzionale sopra descritto. Ciò posto, delle censure che

residuano all'esame della Corte conviene considerare per prima quella

concernente la violazione dell'art. 72, quarto comma, Cost.. Si tratta,

precisamente, di verificare se l'ordine di esecuzione del trattato sia

stato adottato dal legislatore nel rispetto delle prescritte modalità

procedurali. Soltanto dopo che tale quesito fosse risolto in senso

affermativo, potrebbe esser preso in considerazione l'ulteriore

problema posto nell'ordinanza di rinvio: il quale ha riguardo al vizio

di incostituzionalità che si assume inficiare la norma di legge

contenente l'ordine di esecuzione, per la dedotta inosservanza delle

altre prescrizioni costituzionali, concernenti la previa autorizzazione

alla ratifica.

6. - Giova al corretto esame della specie ricordare che la legge di

autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali è riservata

al plenum dell'assemblea (cfr. artt. 72, quarto comma, Cost., 92

regolamento della Camera, 35 regolamento del Senato); la ratifica deve,

d'altra parte, essere autorizzata con legge quando - a parte le altre

ipotesi contemplate nel testo fondamentale - le disposizioni pattizie

comportano modifiche del vigente ordinamento legislativo. Ora, il

giudice a quo ravvisa nella denunciata previsione del penultimo comma

dell'art. 20, adottata in sede di commissione deliberante,

un'"implicita" autorizzazione alla ratifica dell'accordo in

considerazione. Di qui, appunto, egli fa discendere la violazione

della regola costituzionale che prescrive il ricorso alla procedura

normale.

La questione è fondata. Per raggiungere tale conclusione non

occorre, però, costruire la specie come si vorrebbe nell'ordinanza di

rinvio. Il penultimo comma dell'art. 20 della legge del 1975 non

contiene, neppure implicitamente, alcuna autorizzazione alla ratifica

dell'accordo italo-francese di reciprocità, né lo potrebbe. Ciò per

il decisivo rilievo che la legge è intervenuta successivamente

all'entrata in vigore dell'accordo non sottoposto a ratifica, mentre

l'autorizzazione, qual è configurata nella Carta fondamentale, emana

dal Parlamento necessariamente prima che il trattato sia ratificato.

La Costituzione vuole che le Camere valutino in anticipo il testo del

trattato, al fine di rimuovere, in quanto organi autorizzanti, il

limite che, secondo le previsioni degli artt. 80 e 87, circonda

l'esercizio del potere di ratifica; ma la ratifica, nel caso in esame,

non è stata nemmeno prevista, avendo le parti contraenti convenuto che

l'accordo entrasse in vigore alla data della firma.

Sta di fatto dunque, che la manifestazione di volontà dell'organo

legislativo, in cui si concreta la norma oggetto di censura, serve a

rendere efficaci disposizioni pattizie, rispetto alle quali le Camere

non si erano ancora pronunziate. Vi è, poi, un profilo della specie,

che va chiarito ed è di essenziale importanza ai fini del decidere: lo

stesso legislatore del 1975 mostra di ritenere che l'accordo

internazionale, al quale fa riferimento la statuizione censurata,

avrebbe - precisamente in ragione del suo contenuto precettivo, quale

rileva nell'attuale controversia - richiesto l'intervento delle Camere,

in sede sia di autorizzazione alla ratifica, sia di ordine di

esecuzione. Basta al riguardo riflettere su quel che, rispettivamente,

dispongono il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 20: l'uno dà piena

ed integrale esecuzione alle norme dell'accordo di reciprocità e alle

successive modificazioni, fin dalla data, come si è avvertito, della

relativa entrata in vigore; l'altro così testualmente statuisce: "la

ratifica di ogni ulteriore accordo di reciprocità in materia di

coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga di cui al

secondo comma dell'art. 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, deve

essere autorizzata con legge".

Vero è che la testé richiamata disposizione dell'art. 19 rinvia

agli accordi internazionali di reciprocità per l'eventuale previsione

di deroghe eccezionali alla quota di partecipazione artistica e

tecnica, oltre che finanziaria, del coproduttore italiano (l'art. 19

detta, al tempo stesso, norme e criteri generali per il regime di

coproduzione). Ma questo non significa ancora che tali accordi siano

stati esonerati dal rispetto della disciplina procedurale prescritta,

secondo Costituzione, per la categoria dei trattati, i quali incidono

sulla sfera riservata alla legge. Ché anzi, la norma censurata, e

l'altra che figura all'ultimo comma dell'art. 20 della legge del 1975,

sono state poste successivamente, proprio per stabilire che le deroghe

eccezionali, già previste o da introdurre nei suddetti accordi

internazionali, ricadono pur sempre in un'area occupata dalla legge, e

così non possono essere lasciate alla discrezionale valutazione degli

organi amministrativi, ma esigono, per acquistare efficacia nell'ambito

dello Stato, il ricorso ad un atto del potere legislativo: fermo

restando, in conseguenza, che l'accordo in cui tali deroghe siano per

il futuro prevedute, va soggetto a ratifica previa autorizzazione delle

Camere - evidentemente in quanto esso implica una sostanziale

modificazione della legislazione ora vigente - e va per la stessa

considerazione reso efficace con norme, che della legge abbiano la

forma o la forza.

Così si configura il caso in esame: non soltanto nel sistema della

normativa del 1965 sulla cinematografia difettano, come rileva lo

stesso giudice a quo, gli estremi della delega; manca pure qualsiasi

altro supporto per ritenere che le deroghe eccezionali al regime della

coproduzione, di cui si occupa il TAR, siano rimesse alla fonte

sublegislativa. Non vi è dubbio, allora, che sia stata correttamente

denunciata l'inosservanza della procedura normale. Anche se

testualmente prevista solo per la legge di autorizzazione alla ratifica

dei trattati, la garanzia connessa con la competenza dell'assemblea

plenaria discende dal sistema delle norme costituzionali, che

definiscono le attribuzioni delle Camere riguardo ai trattati

internazionali (artt. 80 e 87 Cost.): essa non può non valere anche

per l'ordine di esecuzione, dove, come qui accade, questo sia emanato

dal legislatore, per un verso in mancanza di previa autorizzazione alla

ratifica, per l'altro in presenza di una disciplina pattizia, la quale

verte su materia che lo stesso organo legislativo ha espressamente

attratto nella propria sfera. Ciò esime la Corte dall'esaminare ogni

altro profilo delle questioni prospettate.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art.

20, penultimo comma, conseguente alla violazione dell'art. 72, quarto

comma, Cost., va dichiarata, peraltro, limitatamente alle norme che

nell'accordo italo-francese concernono la partecipazione del

coproduttore minoritario: invero, è solo per quest'aspetto del regime

dettato dall'accordo, che la Corte è chiamata a stabilire se il

relativo ordine di esecuzione andava emesso con legge ed in conformità

della procedura prescritta per autorizzare la ratifica dei trattati

internazionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico, lett. b), del d.P.R. 28 aprile

1968, n. 1339, sollevata dal TAR del Lazio con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, penultimo

comma, della legge 21 giugno 1975, n. 287, nella parte in cui dà piena

e integrale esecuzione alla previsione delle deroghe eccezionali di cui

all'art. 5, paragrafo IV, dell'accordo di coproduzione cinematografica

italo-francese del 1 agosto 1966, e "alle successive modificazioni".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.

F. to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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