Art. 20 — Disposizioni transitorie e finali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
La legge 4 novembre 1965 n. 1213, modificata dalla legge 21 giugno 1975 n. 287, equipara nei concessi benefici ai lungometraggi nazionali quelli in cooproduzione comprendenti una quota minima di partecipazione non inferiore al 30% del costo del film, salvo deroghe previste da accordi internazionali di reciprocita`. Fra tali deroghe l'art. 5 paragrafo IV dell'accordo di cooproduzione italo-francese del 1^ agosto 1966 contempla una quota di coproduzione non inferiore al 20% del costo del film. Tale accordo ha ricevuto attuazione nell'ordinamento italiano con atti distinti e successivi: il d.P.R. 28 aprile 1968 n. 1339 e l'art. 20 penultimo comma della cit. legge che vi da` esecuzione unitamente ad altri consimili e dispone che la ratifica di ogni ulteriore accordo derogatorio va autorizzato con legge. La norma denunciata conferisce efficacia interna al menzionato accordo italo-francese, emanando un ordine di esecuzione (che abbraccia una pluralita` di accordi internazionali) posto nelle forme della legge e fatto retroagire alla data in cui sono entrate in vigore le clausole pattizie alle quali esso si riferisce, in sostituzione del precedente ordine di esecuzione anteriormente emanato con decreto presidenziale n. 1339 del 1968. Le norme poste dall'accordo per potere essere immesse nell'ordinamento interno devono essere suscettibili di immediata applicazione restando collegate da nesso funzionale. Delle dedotte censure di incostituzionalita` va esaminata per prima quella che attiene alle modalita` procedurali dell'impartito ordine d'esecuzione, venendo in secondo luogo in considerazione i profili contenutistici della previa autorizzazione alla ratifica. Il penultimo comma dell'art. 20 in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, non contiene alcuna autorizzazione alla ratifica, ne` lo potrebbe,essendo intervenuto successivamente alla entrata in vigore dell'accordo medesimo non sottoposto a ratifica, (avendo le parti contraenti convenuto che l'accordo entrasse in vigore alla data della firma). L'ordine serve a rendere efficaci le disposizioni pattizie rispetto alle quali le Camere non si erano ancora pronunciate. Lo stesso legislatore del 1975 mostra di ritenere che l'accordo internazionale, cui fa riferimento la statuizione censurata, avrebbe richiesto l'intervento delle Camere in sede sia di autorizzazione alla ratifica sia di ordine di esecuzione, non essendosi voluto stabilire che le deroghe eccezionali da introdurre negli accordi siano lasciate alla discrezionale valutazione degli organi amministrativi, ma richiedendosi all'uopo il ricorso ad un atto del potere legislativo. A ragione, pertanto, viene denunciata la inosservanza della procedura normale. Anche se testualmente previsto per la (sola) legge di autorizzazione della ratifica dei trattati, la garanzia connessa con la competenza dell'assemblea plenaria discende dal sistema delle norme costituzionali che definiscono le attribuzioni delle Camere rispetto ai trattati internazionali (artt. 80 ed 87 Cost.): essa, pertanto, non puo` non valere anche per l'ordine di esecuzione, emanato dal legislatore in mancanza di previa autorizzazione alla ratifica, in presenza di una disciplina pattizia la quale verte su materie che lo stesso legislatore ha attratto nella propria sfera. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 72 comma 4^ Cost., l'art. 20 penultimo comma della l. 21 giugno 1975 n. 287, nella parte in cui da` piena e integrale esecuzione alla previsione delle deroghe eccezionali di cui all'art. 5, paragrafo IV, dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1^ agosto 1966, e "alle successive modificazioni". Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalita`.
Art. 20 Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia · Art. 5 Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia
È manifestamente infondata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20, penultimo comma, della l. 21 giugno 1975, n. 287 (Modifiche alla l. 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia), nella parte in cui ha dato esecuzione all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966, sollevata in riferimento agli artt. 72, ultimo comma, 80, 81, quarto comma, e 87, ottavo comma, Cost., per inosservanza della procedura prevista per l'adozione delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Infatti, nella parte e sotto il profilo denunciati, la detta norma è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 295/1984.
Art. 80 cost. · Art. 87 cost. · Art. 72 cost. · Art. 81 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1984 al 6 febbraio 2004. 259 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I termini di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9, per i film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico prima della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data stessa di pubblicazione della legge. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 si applicano dal 1 gennaio 1975. All'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono riferite alle coproduzioni tra Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea". Le disposizioni di cui all'articolo 24, secondo comma, lettera b), della predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213, si applicano anche nei confronti dei film per i quali la denuncia di inizio di lavorazione sia stata presentata anteriormente alla data del 1 gennaio 1965. Con la presente legge e' data piena ed integrale esecuzione, dalla data della loro entrata in vigore, agli accordi internazionali di reciprocita' di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1338; 28 aprile 1968, n. 1339; 10 maggio 1968, n. 1304; 9 luglio 1968, n. 1439; 10 dicembre 1968, n. 1628; 18 dicembre 1968, n. 1617; 8 aprile 1972, n. 364; 22 settembre 1972, n. 1293, ed alle successive modificazioni. La ratifica di ogni ulteriore accordo internazionale di reciprocita' in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, deve essere autorizzata con legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-06-21;287~art20 · fonte del testo
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