Presso il consiglio dell'ordine degli avvocati e' istituito, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:

  • a)i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonche' i requisiti, le modalita' e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • b)i presupposti, le modalita' e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunita' dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la piu' ampia possibilita' di accesso. Il Ministero della giustizia puo' stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilita' a concorrere a titolo gratuito all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Testo vigente dal 20 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-29;134~art20 · fonte del testo

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