All'articolo 71 sono aggiunti i seguenti commi: "L'ufficiale in servizio permanente effettivo, non idoneo all'avanzamento, che abbia maturato il periodo minimo di servizio per conseguire il trattamento di pensione, puo' chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite previsto, per il suo grado, dal primo comma dell'articolo 31. Sono concessi in tal caso, in aggiunta a trattamento di quiescenza, le indennita' di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dell'ufficiale che si sia avvalso della facolta' di cui all'articolo 65, ultimo comma".

Testo vigente dal 25 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art21 · fonte del testo

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