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Miscellanea
Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 gennaio 1942, n. 39 ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Legge 18 febbraio 1963, n. 86
- Aggiornato al
- 25 febbraio 1963
- Articoli
- 36
- Versioni storiche
- 36
Capo I — Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288artt. 1-25
- Art. 1Alla legge 29 marzo 1956, n. 288; recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento…
- Art. 2L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali dei Corpo della guardie di…
- Art. 3L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali del Corpo delle guardie di…
- Art. 4Il primo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale cessa dal…
- Art. 5L'articolo 26 e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale che abbia raggiunto i seguenti…
- Art. 6Dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti articoli 28-bis e 28-ter: "Art. 28-bis. -…
- Art. 7L'articolo 31 e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale che conti almeno venti anni di…
- Art. 8Dopo l'articolo 31 e' aggiunto il seguente articolo 31- bis: "L'ufficiale che conti…
- Art. 9Dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente articolo 35-bis: "L'ufficiale che abbia…
- Art. 10All'articolo 37 e' aggiunto il seguente comma: "Per l'attribuzione della qualifica di 1°…
- Art. 11Dopo l'articolo 49 e' aggiunto il seguente articolo 49-bis: "E' istituito il ruolo…
- Art. 12Il primo e secondo comma dell'articolo 54 sono sostituiti dai seguenti: "Il Consiglio di…
- Art. 13Il terzo comma dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente: "L'avanzamento ha luogo ad…
- Art. 14L'articolo 62 e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale non puo' essere valutato per…
- Art. 15Il primo comma dell'articolo 63 e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per l'interno…
- Art. 16Il terzo comma dell'articolo 65 e' sostituito dal seguente: "Per l'avanzamento ai gradi…
- Art. 17L'articolo 66 e' sostituito dal seguente: "I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati…
- Art. 18Il secondo comma dell'articolo 68 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali al quali sia…
- Art. 19Il secondo comma dell'articolo 69 e' sostituito dal seguente: "Ogni componente della…
- Art. 20L'articolo 70 e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui…
- Art. 21All'articolo 71 sono aggiunti i seguenti commi: "L'ufficiale in servizio permanente…
- Art. 22Dopo l'articolo 76 e' aggiunto il seguente articolo 76-bis: "All'ufficiale non valutato a…
- Art. 23Dopo l'articolo 84 e' aggiunto il seguente articolo 84-bis: "L'ufficiale del ruolo…
- Art. 24L'articolo 85 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali del Corpo delle guardie di…
- Art. 25L'articolo 94, primo comma, lettera c), e' sostituito dal seguente: "c) dai marescialli…
Capo II — Modifiche alla legge 26 gennaio 1942, n. 39art. 26
Capo III — Disposizioni finali e transitorieartt. 27-36
- Art. 27L'ufficiale che sia venuto o che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo…
- Art. 28L'ufficiale che, prima dell'entrata in vigore della legge 21 marzo 1956, n. 288, sia…
- Art. 29Per gli ufficiali transitati nella posizione di ausiliaria ai sensi dell'articolo 27…
- Art. 30L'indennita' attribuita all'ufficiale di cui all'articolo 27 ed a quello di cui…
- Art. 31Il termine di "maggiore generale ispettore" del Corpo delle guardie di pubblica…
- Art. 32Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali, anteriormente alla…
- Art. 33L'ufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio…
- Art. 34Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato…
- Art. 35L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' stabilito…
- Art. 36Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano…
