L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite di eta' o al periodo di permanenza nella posizione di "a disposizione" prevista dall'articolo 15-bis della legge 29 marzo 1956, n. 288; sono concesse in tale caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennita', di cui agli articoli 47 e 48 della stessa legge. Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo per avere rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per aver presentato domanda di rinuncia all'avanzamento.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art81 · fonte del testo

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