Dopo l'articolo 76 e' aggiunto il seguente articolo 76-bis: "All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 62, secondo comma, della presente legge, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio, riconosciuti dal Ministro con propria, determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 76 della presente legge".

Testo vigente dal 25 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art22 · fonte del testo

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