L'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 371, e' sostituito dal seguente: "L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:

  • 1)i giovani, anche se gia' alle armi, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 23°;
  • 2)i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della guardia di finanza, muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1, che non abbiano superato il 33° anno di eta'".

Testo vigente dal 7 gennaio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;725~artunico · fonte del testo

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