Per partecipare al concorso di cui all'art. 76 gli appuntati e le guardie debbono avere prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel Corpo e non aver superato il 35° anno di eta'. Per gli appuntati e le guardie in possesso di diploma di istituito di istruzione secondaria di primo grado ovvero di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente, l'anzidetto periodo di servizio e' rispettivamente ridotto ad anni due e ad anni uno. Il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato ad anni 37 per gli ex combattenti e categorie equiparate per legge.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art78 · fonte del testo

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