Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e' sostituito dal seguente: "Al concorso possono essere ammessi:

  • 1)i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
  • 2)i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:
  • a)cittadinanza italiana;
  • b)eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
  • c)stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
  • d)statura non inferiore a metri 1,68;
  • e)non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;
  • f)diploma d'istruzione secondaria di primo grado". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-14;201~art1 · fonte del testo

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