L'ammissione all'Accademia per la frequenza del corso biennale di cui all'articolo 1 ha luogo a seguito di concorso per esami bandito per un numero di posti non superiore a quelli che presumibilmente si renderanno disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al 31 ottobre dell'anno in cui ha inizio il corso allievi ufficiali. Due terzi dei posti sono messi a concorso tra i cittadini italiani che alla, data indicata nel comma precedente abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 23°. Il restante terzo e' riservato ai sottufficiali in servizio nel Corpo che alla, stessa data abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 28° anno di eta'. Per l'ammissione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione a pubblici impieghi.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-06-09;405~art3 · fonte del testo

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