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L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio e' effettuata nei seguenti modi:

  • a)mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilita' generale dello Stato, la somma di denaro piu' elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;
  • b)a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. In presenza di piu' aspiranti e' preferito chi offra la somma piu' elevata sulla misura base stabilita dalla commissione. La stessa procedura e' seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi gia' intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;
  • c)secondo le modalita' gia' stabilite dagli articoli 21, secondo comma 25, quinto e settimo comma, e 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonche' di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare.

Testo in vigore dal 1 agosto 1980 al 1 marzo 1986

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