Art. 30 — Appalto a trattativa privata delle rivendite ordinarie vacanti di particolare importanza

Salvo il disposto degli articoli 25 e 28, e' in facolta' dell'Amministrazione appaltare a trattativa privata, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo per la durata dell'appalto, le rivendite ordinarie vacanti che effettuino un prelevamento annuo di tabacchi non inferiore a lire 25 milioni e siano ubicate in vie o localita' che, a giudizio dell'Amministrazione, si rivelino di eccezionale utilita' per lo svolgimento del servizio.

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art30 · fonte del testo

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