Art. 15 — Competenza in materia penale del giudice di pace

Al giudice di pace e' devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando in tutti i casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a venti giorni; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 626 (furti punibili a querela dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito). Al giudice di pace e' devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 689 (somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori). Al giudice di pace e' inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

  • a)reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;
  • b)reati per i quali non sussistono particolari difficolta' interpretative o non ricorre, di regola, la necessita' di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali e' possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;
  • c)reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.

Testo vigente dal 15 dicembre 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-11-24;468~art15 · fonte del testo

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