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Civile
Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili
Legge 10 agosto 1964, n. 718
- Aggiornato al
- 5 settembre 1964
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1Per i minorati della vista, che siano titolari di assegno a vita alla data di entrata in…
- Art. 2L'articolo 11 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' modificato come segue…
- Art. 3L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' modificato come segue: "Il parere…
- Art. 4Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dovranno essere costituite entro un…
- Art. 5Le Commissioni medico-oculistiche provinciali hanno sede presso istituti pubblici…
- Art. 6All' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e'…
- Art. 7Nei riguardi dei minorati previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della…
- Art. 8Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate prima dell'entrata in vigore…
- Art. 9Il Comitato e la Commissione, integrati ai sensi del secondo comma dell'articolo…
- Art. 10E' abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con la presente…
