Per gli invalidi ascritti alla 1a categoria con assegno di superinvalidita', le nuove misure dell'indennita' integrativa speciale derivanti dall'applicazione dei valori unitari di cui al quarto comma dell'articolo 74 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 1980 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, con esclusivo riferimento ai punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati nel periodo annuale 1 novembre 1978-31 ottobre 1979 e nei successivi corrispondenti periodi. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N. 834)). 7 Le somme eventualmente corrisposte ai titolari di pensione di guerra per indennita' integrativa speciale e non dovute in relazione al disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875, ed al decimo comma dell'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abbuonate, sempreche' gli interessati abbiano dichiarato, o dichiarino entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non aver diritto all'indennita' medesima. Nei confronti dei grandi invalidi di guerra che, per la coesistenza di altre superinvalidita', fruiscano dell'assegno di cumulo previsto dalla tabella F annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 75 del testo unico citato, da concedersi sull'indicato assegno di cumulo, e' conferito nella misura corrispondente a quella dell'assegno aggiuntivo liquidato sul trattamento pensionistico principale. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, non si applica agli invalidi contemplati nel numero 1) della lettera A) della tabella E annessa al testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ai quali spetta l'assegno di cumulo per le invalidita' che si accompagnano alla perdita della vista.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834

7

con decorrenza dal 1 gennaio 1982

Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che a decorrere dal 1° gennaio 1982 e' soppresso il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Testo vigente dal 2 febbraio 1982

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1980 al 2 febbraio 1982. 100 parole tolte, 13 parole aggiunte.

Per gli invalidi ascritti alla tolto: 1ª aggiunto: 1a categoria con assegno di superinvalidita', le nuove misure dell'indennita' integrativa speciale derivanti dall'applicazione … del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si applicano a decorrere dal tolto: 1 aggiunto: 10 gennaio 1980 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, con esclusivo … accertati nel periodo annuale 1 novembre 1978-31 ottobre 1979 e nei successivi corrispondenti periodi. tolto: Con effetto dal 1 gennaio 1980, l'indennita' integrativa speciale spettante ai titolari di pensioni di guerra, e' corrisposta in misura differenziale fra l'eventuale maggiore importo dell'indennita' stessa e l'importo spettante su altra pensione, assegno o retribuzione per effetto del collegamento con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. Il presente comma si applica, anche mediante regolarizzazioni periodiche, con esclusivo riferimento agli incrementi derivanti dalle variazioni dell'indice del costo della vita e degli altri analoghi sistemi di adeguamento automatico che saranno accertati dal 1 gennaio 1980 in poi aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N. 834. Le somme eventualmente corrisposte ai titolari di pensione di guerra per indennita' integrativa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834

    Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che a decorrere dal 1° gennaio 1982 e' soppresso il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari