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Le quote di aggiunta di famiglia spettanti per le persone a carico ai titolari di pensione o di assegni vitalizi, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma rimanendo la disciplina, sono fissate, con le sottoindicate decorrenze, nelle misure mensili lorde a fianco indicate: dal 1 settembre 1975: L. 4.500 per ciascuna persona; dal 1 luglio 1976: L. 6.500 per il coniuge e per ciascun figlio e L. 4.870 per ciascun genitore; dal 1 luglio 1977: L. 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e L. 4.870 per ciascun genitore. L'importo di L. 9.880 di cui al precedente comma e' aumentato del 10 per cento nei confronti dei titolari di pensione o assegni assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte.

Testo in vigore dal 14 agosto 1975 al 17 luglio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-07-31;364~art6 · fonte del testo

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