Con effetto dal 1 luglio 1962, gli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564, sono sostituiti con i seguenti: "La misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, e' aumentata di lire 1.000. "L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' aumentato di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta".

Testo vigente dal 13 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-06;44~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari