I diritti di cui all'art. 23 della legge 29 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, sono fissati come segue:

  • a)a lire 4 per ogni tonnellata di stazza netta per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta;
  • b)a lire 200 per ogni tonnellata, di merce sbarcata o imbarcata per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merce non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza netta;
  • c)a lire 700 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.

Testo vigente dal 18 marzo 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-02-22;115~art4 · fonte del testo

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